Codice di condotta dei Tifosi
CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE PER GLI UTENTI DELLO STADIO
RENATO DALL’ARA DI BOLOGNA E PER I SOSTENITORI DEL BOLOGNA F.C.
La società sportiva BOLOGNA F.C. ha elaborato e adottato un “CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE” (di seguito indicato “CODICE DI CONDOTTA”), indirizzato a tutti gli spettatori che assisteranno alle partite che si svolgeranno presso lo stadio RENATO DALL’ARA DI BOLOGNA e in generale a tutti i sostenitori del BOLOGNA F.C. che parteciperanno a qualunque titolo alle manifestazioni e\o eventi a cui parteciperà e\o organizzerà la società.
E’ data pubblicità al presente “Codice di Condotta” ed al “Regolamento d’uso dello Stadio” tramite affissione 1) in tutti i punti vendita autorizzati (consultabili sul sito www.bolognafc.it); 2) affissione per estratto all’interno dello Stadio Renato Dall’Ara; 3) con la pubblicazione sul sito www.bolognafc.it; 4) con attività all’uopo promosse dall’ufficio SLO della società.
PREMESSA
Obiettivo della società sportiva BOLOGNA F.C. è legarsi a sostenitori che condividono e promuovono l’etica dello sport, così conciliando la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale.
Il presente “Codice di Condotta” delinea le aspettative generali della Società verso i tifosi auspicando che si facciano portavoce dei valori della società.
Lo stadio Renato Dall’Ara è un luogo aperto al pubblico in cui la società organizza eventi sportivi, subordinando l’accesso di tutti i partecipanti all’accettazione implicita delle disposizioni del “Regolamento d’uso dello Stadio” e quelle contenute nel presente “Codice di Condotta”, che sono quindi da ritenersi vincolanti con l’acquisto e\o l’utilizzo del titolo d’accesso.
La violazione anche di una sola regola comportamentale e più in generale dei principi delineati nel presente “Codice di Condotta” potranno rappresentare un legittimo motivo di risoluzione del rapporto contrattuale società-tifoso e, a seconda della gravità, giusta causa di esclusione del tifoso dalla partecipazione in qualità di spettatore alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si è verificata l’infrazione.
Le stesse conseguenze sono previste nel caso di violazione delle norme Statali volte alla tutela e correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (c.d. Daspo).
Art.1
DEFINIZIONI.
Ai fini del presente “Codice di Condotta” e del “Regolamento d’uso dello Stadio” valgono le seguenti definizioni:
- Per “Area Riservata” si intende lo spazio compreso tra le barriere di prefiltraggio ed i tornelli.
- Per “Area Massima di Sicurezza” si intende [la porzione di stadio compresa all’interno del recinto dei Tornelli.].
- Per “Club” o “Società” si intende il Bologna F.C. 1909 S.p.A. con sede sociale a Bologna in Via Casteldebole10 – 40132. Telefono: + 39 051.61.11.111.
- Per “Impianto Sportivo” si intende lo Stadio comunale “Renato Dall’Ara” sito in via Andrea Costa 174, 40134 Bologna, se non diversamente segnalato, presso il quale si svolge l’Evento per il quale si autorizza l’ingresso, a seguito dell’acquisto del Titolo d’Accesso, nonché tutte le aree di pertinenza al suo interno, occupate o utilizzate dal Bologna F. C. compresa l’area riservata.
- Per “Delegato alla Sicurezza” si intende la persona incaricata dalla Società quale responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza nonché della direzione e del controllo degli Steward.
- Per “Evento” o “Gara” o “Partita” si intende ogni manifestazione calcistica di serie A, B, Lega Pro, Tim CUP e Coppa Italia Lega Pro, nonché le competizioni internazionali e le amichevoli che si svolgeranno nello stesso Impianto Sportivo, organizzate e gestite dal Bologna F.C.
- Per “Punti Vendita Ufficiali” si intendono tutti i punti vendita e i canali di vendita indicati al seguente link : “vivaticket.it “
- Per “Regolamento d’uso dello Stadio” si intende il complesso di norme che regolano l’accesso e la permanenza all’interno dello Renato Dall’Ara durante le manifestazioni sportive organizzate dal Bologna F.C. e consultabile al seguente link : “bolognafc.it “
- Per “Codice di Condotta” si intende il complesso di principi e norme di comportamento a cui gli spettatori e i tifosi del Bologna F.C. devono attenersi.
- Per Supporter Liason Officer (SLO) si intende il delegato della Società ai rapporti con la tifoseria, ovvero la persona responsabile delle relazioni con i tifosi, che funge da punto di contatto chiave tra il club e i sostenitori.
- Per “Titolare” si intende l’intestatario del titolo d’accesso all’Impianto Sportivo, sia esso per singolo Evento o in abbonamento/carte di fidelizzazione, per tutti o alcuni degli Eventi di cui al punto precedente.
- Per “Titolo d’Accesso” si intende il biglietto e/o abbonamento nominativo emesso dai rivenditori utilizzati e valevole per l’accesso all’Impianto Sportivo per un singolo Evento o per la durata di una stagione calcistica, nonché ogni eventuale altro titolo che consenta la partecipazione all’Evento.
- Per Infrazione si intende la condotta in violazione delle regole di comportamento secondo il presente “Codice di Condotta”;
- Per Sanzione si intende il rimedio esperito dalla società che si risolve in una non contrattazione per il futuro e\o nello scioglimento con ogni effetto di Legge sul contratto in essere.
Art. 2
PRINCIPI GENERALI.
Il “Codice di Condotta” del Tifoso enuncia le norme di comportamento la cui osservanza è necessaria per garantire il rispetto dei principi di onestà, lealtà e correttezza della competizione sportiva, nonché per prevenire la perpetrazione di reati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 D. Lgs. 231/2001 e 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C. e dalla Circolare della F.I.G.C. dell’08.05.2018, e dall’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
Art. 3
IMPEGNO SOCIALE E CONDIVISIONE DEL PROGETTO
La Società è consapevole dell’importanza del calcio e di quella dei suoi valori – quali la socializzazione, l’aggregazione, il rispetto dell’altro, l’integrazione sociale, il riconoscimento del merito anche nell’accezione di valore dell’avversario – nello sviluppo delle relazioni sociali ed in quello educativo dei bambini che intraprendono una disciplina sportiva.
La società incoraggia i propri tifosi a promuovere iniziative volte ad avvicinare gli appassionati di questa competizione ed in particolare i giovani allo spettacolo sportivo con l’obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico, godibile e spettacolare.
La società si impegna perciò a creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori ed a promuovere, anche attraverso i loro suggerimenti, un tifo leale e responsabile sia nel corso degli incontri sportivi sia durante le restanti attività sociali svolte a sostegno della squadra.
I sostenitori in ossequio ai principi generali sopra evidenziati, si impegnano nel supportare la squadra a mantenere un atteggiamento leale, sportivo, moderato e rispettoso dell’avversario, ripudiando qualsiasi forma di violenza, anche verbale, e di denigrazione verso terzi, nonché al rispetto delle regole di comportamento civili e sportive in riferimento ad ogni evento che interesserà la società.
I sostenitori della società si impegnano, inoltre, all’osservanza del “Regolamento d’uso dello Stadio” in vigore nella stagione sportiva di riferimento, nonché al rispetto della figura dello steward presente nell’impianto sportivo e dei rappresentanti della società e dei giocatori.
I sostenitori si impegnano a rapportarsi con lo SLO (Supporter Liaison Officer) della società il cui compito precipuo è quello di garantire la comunicazione tra i Club calcistici e le tifoserie al fine di migliorare le relazioni intercorrente tra gli stessi e permettere ai propri tifosi di vivere anche in trasferta un’esperienza indimenticabile.
Art.4
DESTINATARI DEL “CODICE DI CONDOTTA”
Il “Codice di Condotta” è vincolante per tutti i tifosi possessori della fidelity card “We Are One Card”, che in seguito potrà avere anche contenuti commerciali e promozionali.
Il “Codice di Condotta” è altresì vincolante per tutti i tifosi che acquistano un biglietto di accesso alla manifestazione calcistica e\o riceveranno a qualunque titolo un biglietto anche gratuito per la partecipazione alla manifestazione sportiva.
Il comportamento dei propri sostenitori contrario ai principi ed alle regole dettate nel presente “Codice di Condotta” crea un grave danno all’immagine ed alla reputazione della società e, per questa ragione, può comportare limitazioni alla partecipazione ad uno o più eventi sportivi da parte del responsabile.
Art. 5
VIOLAZIONE DEL “CODICE DI CONDOTTA” E SOSPENSIONE DEL GRADIMENTO
La Società in caso di comportamenti dei tifosi scorretti, antisportivi, delinquenziali nonché denigratori nei confronti degli avversari e/o che a carattere generale si possano ritenere in violazione dei principi sopra indicati (art. 2 e 3) e/o del “Regolamento d’uso dello Stadio”, e\o delle infrazioni di seguito riportate (All.1) ravvisando in siffatta condotta un inadempimento del contratto stipulato dal tifoso con la società sportiva, si riserva il diritto di sospendere il gradimento inibendo a questi l’ingresso all’impianto sportivo per un periodo determinato di tempo, e/o di sospendere tutti gli eventuali benefit maturati.
Art. 6
PARAMETRO DI VALUTAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL GRADIMENTO
I rimedi previsti per i casi di infrazione alle regole dettate dal presente sono calibrati sulle condotte assunte dal tifoso in violazione dei principi sopra delineati, con l’obiettivo di salvaguardare i valori di lealtà e di sana competizione propri dello sport, nonché l’immagine ed il prestigio della Società.
La Società a tal fine valuterà:
1) la natura, la specie, i mezzi, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell’azione;
2) la gravità del danno o del pericolo di danno cagionato;
3) precedenti inadempimenti;
4) eventuali atteggiamenti riparatori posti in essere dal trasgressore successivamente ai fatti.
ESEMPLIFICAZIONE DI ALCUNE CONDOTTE (vedi ALL.1).
La Società ha individuato a mero titolo esemplificativo e non esaustivo alcune condotte che cagioneranno la perdita del gradimento (link al documento).
La società si riserva in caso di azioni non individuate nella seguente tabella ma comunque commesse in violazione dei principi sopra emarginati e\o che comportino comunque un danno di immagine alla società la possibilità di sospendere il gradimento nei confronti dell’utente.
Art. 7
ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO.
La società, al fine di accertare la condotta inadempiente ed individuarne l’autore, si riserva di avvalersi, nel rispetto delle corrispondenti previsioni di legge, di ogni elemento utile che rappresenti in maniera chiara, trasparente ed oggettiva l’accadimento dei fatti.
Elementi idonei a salvaguardare i principi sopra esposti potrebbero essere:
- le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso dello Stadio;
- la percezione diretta da parte del personale steward in servizio, dei componenti dell’ufficio SLO e del Delegato per la Sicurezza e\o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione evento;
- le informative della POLIZIA GIUDIZIARIA\ DIGOS;
- le immagini diffuse a mezzo dei social network, nel caso in cui sia possibile accertare l’identità del soggetto ritenuto responsabile della condotta rilevante ai fini del presente “Codice di Condotta”;
- tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.
Art. 8
CONSEGUENZE A CARICO DEL TIFOSO NEI CASI DI INADEMPIMENTO
AL “CODICE DI CONDOTTA”.
8.1 ESCLUSIONE DALL’EVENTO.
L’esclusione del tifoso dallo stadio è un rimedio esperibile dal personale steward, dal Delegato per la Sicurezza e\o dal suo vice e dai componenti dell’ufficio SLO;
8.2 RICHIAMO SCRITTO.
Nei casi di inadempimenti lievi e scusabili al sostenitore è rivolto richiamo scritto; il terzo richiamo scritto nella medesima stagione sportiva comporterà l’esclusione da 1 (una) partita.
8.3 SOSPENSIONE ACCESSO IMPIANTO N.3\N.6 PARTITE.
Qualora la sospensione non esaurisca i suoi effetti nel campionato in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo anche in partite di competizione sportive diverse dal campionato calcistico di Lega, coppe europee e coppe nazionali;
8.4 SOSPENSIONE ACCESSO IMPIANTO SPORTIVO PER N.1\3 ANNI.
La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nel periodo di n.1\3 anno\i solare\i in tutte le competizioni sportive in cui la società parteciperà. Il decorso del periodo di sospensione sarà calcolato dal primo giorno dell’esecutività della sanzione;
8.5 REVOCA.
La revoca è il rimedio esperibile dalla Società anche nel caso in cui il tifoso sia avvinto da un provvedimento impeditivo emesso dall’autorità giudiziaria e\o amministrativa. La sanzione avrà durata per tutto il periodo di sospensione del provvedimento amministrativo e\o giudiziario.
Il provvedimento inibitorio emesso dall’autorità giudiziaria e\o amministrativa avrà come ulteriore conseguenze la perdita dei benefit eventualmente maturati con il programma di fidelity card “ We Ara One Card “. La Revoca è sempre modificabile in caso siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’applicazione.
Art. 9
IRROGAZIONE SANZIONE.
Le sanzioni verranno disposte dalla Società in seduta collegiale (con la presenza necessaria dello SLO e del Delegato per la Sicurezza) e a firma dell’Amministratore Delegato entro giorni 30 (trenta) dalla conoscenza del fatto e/o dall’individuazione dell’autore e comunicate per iscritto al trasgressore a mezzo posta raccomandata a/r all’indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione del titolo di accesso e/o in sede di identificazione e/o a mezzo p.e.c. qualora il tifoso ne abbia fornita una.
Nell’atto dell’irrogazione della sanzione sarà onere della Società indicare la possibilità di fare revisione o impugnazione e indicandone i modi e le tempistiche.
Le comunicazioni di irrogazione delle sanzioni dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, nonché l’indicazione sommaria dei mezzi di prova;
Le sanzioni avranno effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato.
L’utente sanzionato non avrà diritto al rimborso del prezzo del titolo d’ingresso e perderà le eventuali agevolazioni commerciali legate al progetto “ We Are One Card “
L’applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo ledano interessi diversi.
L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire in sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazione.
Sarà possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Art. 10
ACCESSO AGLI ATTI.
Il trasgressore entro giorni 7 (sette) dalla notificazione della decisione potrà fare richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della Società (Via Casteldebole 10 – 40132 Bologna) o al seguente indirizzo posta elettronica certificata bolognafc@legalmail.it
Art.11
REVISIONE E IMPUGNAZIONE SANZIONE.
11.1 PROCEDIMENTO DI REVISIONE
In caso dell’irrogazione della sanzione RICHIAMO SCRITTO e/o SOSPENSIONE DALL’ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO PER 3/6 PARTITE il trasgressore può chiedere la revisione all’Organismo di Vigilanza del Bologna F.C.
La revisione va presentata entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione della sanzione a mezzo raccomandata a/r a Bologna F.C. 1909 SpA – Via Casteldebole n.10 – 40132 Bologna e/o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo bolognafc@legalmail.it
Nella richiesta di revisione il tifoso dovrà illustrare le ragioni a sostegno della sua supposta estraneità all’addebito ed evidenziare gli eventuali errori di valutazione della Società.
Potrà chiedere di essere ascoltato in merito ai fatti contestati.
L’Organismo di Vigilanza deciderà in via definitiva, sulla base degli elementi a disposizione, se confermare, modificare o revocare la misura applicata, dandone in ogni caso informazione all’interessato.
La decisione sul punto, da parte dell’Organismo di Vigilanza, dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) dal pervenimento della richiesta di revisione e sarà inoppugnabile.
Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia. In caso di audizione personale dell’interessato verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva.
Il procedimento di revisione sospende gli effetti della sanzione comminata.
11.2 PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE
Avverso le ulteriori inibizioni di SOSPENSIONE ACCESSO IMPIANTO SPORTIVO 1\3 ANNI – REVOCA il trasgressore oltre a potere esperire il procedimento di REVISIONE, come sopra indicato, potrà entro giorni 30 dall’eventuale decisione non soddisfacente DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA impugnare la decisione avanti l’Associazione Nazionale Delegati per la Sicurezza (A.N.DE.S.), con sede legale in Sede in Bomporto (Modena), Piazza Matteotti 25.
L’impugnazione dovrà essere proposta tramite raccomandata a/r da inoltrarsi alla sede di A.N.DE.S o alla PEC dell’associazione medesima – associazioneandes@pec.it – entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione del provvedimento della società.
La decisione di A.N.DE.S, dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione dell’impugnazione e sarà irrevocabile.
La Società Sportiva si riserva il diritto di partecipare alla fase di impugnazione tramite un proprio delegato, anche attraverso la presentazione di memorie di replica.
L’impugnazione presentata ad ANDES non sospende gli effetti dell’irrogazione della sanzione.
All’intero procedimento si applicano le norme e in materia di astensione e ricusazione previste dal c.p.c
AVVERTENZE
Il Bologna F.C. si riserva di modificare il presente “Codice di Condotta” con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (ad esempio, le Determinazioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Società Bologna F.C. 1909 SpA assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso, con particolare attenzione per i dati sensibili, in conformità alla normativa vigente (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e art. 13 del Regolamento Europeo GDPR nr. 679 / 2016) ed alla Informativa Privacy che di seguito si allega per esteso.
Informativa Privacy ai sensi dell’art. art. 13 del Regolamento Europeo GDPR nr. 679/2016
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- Finalità primarie del trattamento.
I dati raccolti sono trattati per l’instaurazione ed esecuzione del Suo rapporto instaurato per assistere alle partite del BFC, nonché per lo svolgimento di ogni attività connessa, strumentale e necessaria a tale scopo, quali ad esempio le finalità organizzative, amministrative e gli adempimenti ad obblighi di legge e regolamentari, in particolare per:
- la vendita e la conseguente emissione e controllo dei titoli di accesso allo stadio:
- le attività connesse e strumentali all’accesso allo stadio, inclusa l’effettuazione di riprese audio e video per ragioni di sicurezza, per l’accertamento di condotte rilevanti ai sensi del Codice di condotta, per l’applicazione del Regolamento d’uso dello stadio e per la documentazione e cronaca dell’evento sportivo;
- l’erogazione dei servizi offerti al pubblico a qualsiasi titolo per l’accesso allo stadio;
- l’adempimento ad obblighi di legge o regolamento anche in relazione ad esigenze di tipo operativo, amministrativo, contabile, di sicurezza e controllo.
- Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirli può comportare l’impossibilità di usufruire dei servizi.
- Base giuridica del trattamento. Consiste nell’adempimento ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, dalle norme sportive e federali anche internazionali o dalla normativa comunitaria, ovvero perché il trattamento è necessario per perseguire obblighi derivanti da un contratto di cui l’interessato è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto a specifiche richieste dell’interessato, oltre che nel legittimo interesse del Titolare all’applicazione del Codice di Condotta e del regolamento d’uso dello Stadio dall’Ara.
- Natura dei dati – I dati personali oggetto del trattamento da parte del BFC sono i dati personali comuni di cui all’articolo 4 del GDPR 679/2016 (“dato personale” qualsiasi informazione riguardante un a persona fisica identificate o identificabile (“Interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, il numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”). Si tratta di dati che vengono conferiti volontariamente dall’interessato: nome, cognome, data di nascita, recapiti, quale indirizzo di residenza, telefono, email, numero di cellulare. I dati eventualmente acquisiti nel corso delle verifiche previste da norme di leggi e/o regolamentari, ovvero per l’attuazione del “Regolamento d’uso” dello stadio e del “Codice di condotta” e per la documentazione e cronaca dell’evento sportivo possono ricomprendere oltre ai dati identificativi comuni anche l’immagine statica o dinamica dell’interessato.
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- Responsabile della protezione dei dati (RPD).
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo mail dpo@bolognafc.it.
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