EDIZIONE AGOSTO 2022

REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO R. DALL’ARA DI BOLOGNA                                                                            

NORME DI COMPORTAMENTO

  • Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza, compresa l’area riservata esterna.
  • Per club si intende il Bologna FC 1909 spa.

Norme generali:

  • L’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto sportivo sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal presente regolamento d’uso dell’impianto sportivo e dal codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche per gli utenti dello stadio Renato Dall’Ara di Bologna e per i sostenitori del Bologna F.C., predisposto sulla base delle linee guida approvate dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies (D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003);
  • L’acquisto del titolo di accesso all’impianto sportivo comporta l’espressa accettazione del regolamento d’uso da parte dell’acquirente stesso e l’obbligo al rispetto del medesimo. Detta accettazione ed obbligo di rispetto si estendono al cessionario del biglietto od altro titolo che consente l’accesso all’impianto sportivo, nell’ipotesi in cui tale cessione sia ammissibile ai sensi della normativa statale e di settore vigente;
  • Chiunque, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1-quinquies, comma 7 (D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003), accede agli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video-fotografica proveniente anche dagli addetti al controllo o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già̀ sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l’infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l’impianto;
  • Anche al di fuori dei casi sopra indicati, il club ha facoltà̀ di espellere dall’impianto sportivo, chiunque non rispetti il regolamento d’uso e può̀ rifiutare l’ingresso all’impianto sportivo anche in occasione di incontri successivi a detti soggetti;
  • Il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà̀ essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità̀ previste dalla Società e dalla normativa di legge in materia;
  • È vietato acquistare titoli di accesso all’impianto sportivo in violazione delle disposizioni volte a separare i sostenitori delle squadre. Il mancato rispetto di tale divieto può̀ comportare l’espulsione dall’impianto sportivo
  • Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un valido titolo d’accesso e di un documento di identità̀ valido da esibire agli steward per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
  • Il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dello stadio ed esibito a richiesta del personale incaricato;
  • Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dal club che organizza l’evento. Qualora il club o le autorità̀ di Pubblica sicurezza per qualsivoglia ragione ritenessero necessario far occupare allo spettatore un posto diverso da quanto indicato sul biglietto, egli ha il dovere di ottemperare alle indicazioni ricevute;
  • È obbligatorio ottemperare alle indicazioni degli steward e in generale del personale addetto al controllo ed alla sicurezza presente allo stadio;
  • Lo spettatore può̀ essere sottoposto, da parte degli steward, tramite metal-detector e pat-down a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward (con divieto di accesso allo Stadio, in caso di mancato consenso a tale verifica);
  • La Società non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persona o cose nello Stadio, salvo il fatto che non sia direttamente attribuibile a sua colpa;

All’’interno dell’impianto sportivo è VIETATO:

  • esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
  • sostare in prossimità̀ di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso/esodo e le scale senza giustificato motivo;
  • arrampicarsi sulle strutture;
  • danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
  • introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
  • introdurre animali di qualsiasi genere;
  • introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità̀ competente, previo parere favorevole del Questore;
  • introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser), materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, armi da fuoco, e, più in generale oggetti che possano arrecare disturbo o pericolo all’incolumità̀ di tutti i soggetti presenti nell’impianto;
  • in caso di pioggia, o previsioni di precipitazioni, è comunque vietato introdurre ombrelli con puntale;
  • esporre materiale che ostacoli la visibilità̀ agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga anche verso il terreno di gioco;
  • effettuare volantinaggio o vendite di qualsiasi genere o con qualsiasi finalità̀ se non autorizzati per iscritto dalla Società;
  • introdurre e/o vendere all’interno dell’impianto sportivo bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica;
  • introdurre e/o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico e religioso, o che si tema possano ostacolare il regolare svolgimento della gara e in ogni caso non esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dal club e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
  • organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club;
  • accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e lo utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo;
  • fumare e\o più in generale arrecare disturbo o porre in pericolo altre persone;
  • utilizzare droni, o altri apparati assimilabili, salvo specifica autorizzazione scritta rilasciata dalla Società;

Previa autorizzazione del GOS è possibile:

  • introdurre nello stadio striscioni ed altro materiale a essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, solo se espressamente autorizzato secondo quanto previsto dalla Determinazione dell’O.N.M.S. nr. 14/2007 e dell’8.03.2007.
  • Nel rispetto delle indicazioni fornite dal Protocollo d’intesa del 4.08.2017 sono ammessi:
  • Tamburi e Megafoni quali strumenti sonori ed acustici PREVIA preventiva autorizzazione del GOS (per la procedura seguire indicazioni indicate nel sito ufficiale www.bolognafc.it).

Avvertenze:

  • Gli steward nello svolgimento del loro incarico sono considerati ai sensi e per gli effetti degli artt. 336 e 337 c.p. incaricati di un pubblico servizio ( 6-quater Legge 401/ 1989 violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive);
  • In caso di inabilità temporanee personali che comportino l’utilizzo di strumenti di ausilio alla deambulazione (tipo stampelle o simili), l’ingresso allo stadio nel settore di pertinenza del titolo di accesso sarà̀ consentito solo previa esibizione di un certificato medico che attesti che il soggetto indicato è in grado di deambulare correttamente in modo autonomo, purché́ munito dello strumento di ausilio prescritto nel certificato stesso. In mancanza del certificato prescrittivo, lo spettatore, compatibilmente con la disponibilità̀ dei posti, sarà̀ fatto accedere, previo benestare del GOS, al settore specifico riservato ai diversamente abili;
  • Gli utenti in carrozzina, a prescindere dal titolo d’accesso, potranno occupare esclusivamente un posto nella zona diversamente abili nel settore DISTINTI;
  • Gli utenti ipovedenti che necessitano dell’accompagnamento del cane guida potranno accedere previa esibizione del certificato medico esclusivamente nella zona diversamente abili del settore DISTINTI (si rimanda comunque alla consultazione del sito internet www.bolognafc.it);
  • Si segnala, inoltre, che l’impianto é controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005, parimenti gli addetti al controllo potranno avvalersi di supporti audio-video per la registrazione dei dati per le stesse finalità;
  • Chiunque assista a un evento sportivo allo stadio, riconosce che si tratta di un evento pubblico e quindi accetta ed autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video che potrebbero essere effettuate e che possa essere fatto uso gratuito della sua voce, immagine e aspetto per mezzo di proiezioni video dal vivo o registrate, trasmissioni radiofoniche o di altro tipo oppure tramite registrazioni, fotografie o qualsiasi altra tecnologia attuale e/o futura;
  • Non sarà̀ ammesso l’uso e quindi l’introduzione nello spazio adibito all’evento, di apparecchi per la registrazione audio/ video, cineprese, telecamere e macchine fotografiche;
  • Chiunque assista a una partita non può̀ registrare e/o trasmettere suoni, immagini e/o descrizioni dello stadio o della partita (così come nessun risultato e/o statistica della stessa) diverse da quelle consentite per uso privato;
  • In ogni caso è severamente vietato diffondere tramite Internet, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo di comunicazione, suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della partita nel suo insieme o di una delle sue parti, oppure assistere altre persone nello svolgimento di tali attività;
  • L’uso di telefoni cellulari è permesso nello Stadio per l’esclusivo utilizzo personale e privato.

Il presente regolamento potrà essere integrato da eventuali appendici e\o addendum volte a regolare singole situazioni emergenziali (es. emergenza Covid-19).

Di detta documentazione sarà data pubblicità sul sito della Società (www.bolognafc.it) e allo Stadio.

EDIZIONE AGOSTO 2022

EDIZIONE AGOSTO 2022

REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO R. DALL’ARA DI BOLOGNA                                                                            

NORME DI COMPORTAMENTO

  • Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza, compresa l’area riservata esterna.
  • Per club si intende il Bologna FC 1909 spa.

Norme generali:

  • L’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto sportivo sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal presente regolamento d’uso dell’impianto sportivo e dal codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche per gli utenti dello stadio Renato Dall’Ara di Bologna e per i sostenitori del Bologna F.C., predisposto sulla base delle linee guida approvate dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies (D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003);
  • L’acquisto del titolo di accesso all’impianto sportivo comporta l’espressa accettazione del regolamento d’uso da parte dell’acquirente stesso e l’obbligo al rispetto del medesimo. Detta accettazione ed obbligo di rispetto si estendono al cessionario del biglietto od altro titolo che consente l’accesso all’impianto sportivo, nell’ipotesi in cui tale cessione sia ammissibile ai sensi della normativa statale e di settore vigente;
  • Chiunque, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1-quinquies, comma 7 (D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003), accede agli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video-fotografica proveniente anche dagli addetti al controllo o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già̀ sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l’infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l’impianto;
  • Anche al di fuori dei casi sopra indicati, il club ha facoltà̀ di espellere dall’impianto sportivo, chiunque non rispetti il regolamento d’uso e può̀ rifiutare l’ingresso all’impianto sportivo anche in occasione di incontri successivi a detti soggetti;
  • Il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà̀ essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità̀ previste dalla Società e dalla normativa di legge in materia;
  • È vietato acquistare titoli di accesso all’impianto sportivo in violazione delle disposizioni volte a separare i sostenitori delle squadre. Il mancato rispetto di tale divieto può̀ comportare l’espulsione dall’impianto sportivo
  • Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un valido titolo d’accesso e di un documento di identità̀ valido da esibire agli steward per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
  • Il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dello stadio ed esibito a richiesta del personale incaricato;
  • Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dal club che organizza l’evento. Qualora il club o le autorità̀ di Pubblica sicurezza per qualsivoglia ragione ritenessero necessario far occupare allo spettatore un posto diverso da quanto indicato sul biglietto, egli ha il dovere di ottemperare alle indicazioni ricevute;
  • È obbligatorio ottemperare alle indicazioni degli steward e in generale del personale addetto al controllo ed alla sicurezza presente allo stadio;
  • Lo spettatore può̀ essere sottoposto, da parte degli steward, tramite metal-detector e pat-down a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward (con divieto di accesso allo Stadio, in caso di mancato consenso a tale verifica);
  • La Società non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persona o cose nello Stadio, salvo il fatto che non sia direttamente attribuibile a sua colpa;

All’’interno dell’impianto sportivo è VIETATO:

  • esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
  • sostare in prossimità̀ di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso/esodo e le scale senza giustificato motivo;
  • arrampicarsi sulle strutture;
  • danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
  • introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
  • introdurre animali di qualsiasi genere;
  • introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità̀ competente, previo parere favorevole del Questore;
  • introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser), materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, armi da fuoco, e, più in generale oggetti che possano arrecare disturbo o pericolo all’incolumità̀ di tutti i soggetti presenti nell’impianto;
  • in caso di pioggia, o previsioni di precipitazioni, è comunque vietato introdurre ombrelli con puntale;
  • esporre materiale che ostacoli la visibilità̀ agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga anche verso il terreno di gioco;
  • effettuare volantinaggio o vendite di qualsiasi genere o con qualsiasi finalità̀ se non autorizzati per iscritto dalla Società;
  • introdurre e/o vendere all’interno dell’impianto sportivo bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica;
  • introdurre e/o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico e religioso, o che si tema possano ostacolare il regolare svolgimento della gara e in ogni caso non esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dal club e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
  • organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club;
  • accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e lo utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo;
  • fumare e\o più in generale arrecare disturbo o porre in pericolo altre persone;
  • utilizzare droni, o altri apparati assimilabili, salvo specifica autorizzazione scritta rilasciata dalla Società;

Previa autorizzazione del GOS è possibile:

  • introdurre nello stadio striscioni ed altro materiale a essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, solo se espressamente autorizzato secondo quanto previsto dalla Determinazione dell’O.N.M.S. nr. 14/2007 e dell’8.03.2007.
  • Nel rispetto delle indicazioni fornite dal Protocollo d’intesa del 4.08.2017 sono ammessi:
  • Tamburi e Megafoni quali strumenti sonori ed acustici PREVIA preventiva autorizzazione del GOS (per la procedura seguire indicazioni indicate nel sito ufficiale www.bolognafc.it).

Avvertenze:

  • Gli steward nello svolgimento del loro incarico sono considerati ai sensi e per gli effetti degli artt. 336 e 337 c.p. incaricati di un pubblico servizio ( 6-quater Legge 401/ 1989 violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive);
  • In caso di inabilità temporanee personali che comportino l’utilizzo di strumenti di ausilio alla deambulazione (tipo stampelle o simili), l’ingresso allo stadio nel settore di pertinenza del titolo di accesso sarà̀ consentito solo previa esibizione di un certificato medico che attesti che il soggetto indicato è in grado di deambulare correttamente in modo autonomo, purché́ munito dello strumento di ausilio prescritto nel certificato stesso. In mancanza del certificato prescrittivo, lo spettatore, compatibilmente con la disponibilità̀ dei posti, sarà̀ fatto accedere, previo benestare del GOS, al settore specifico riservato ai diversamente abili;
  • Gli utenti in carrozzina, a prescindere dal titolo d’accesso, potranno occupare esclusivamente un posto nella zona diversamente abili nel settore DISTINTI;
  • Gli utenti ipovedenti che necessitano dell’accompagnamento del cane guida potranno accedere previa esibizione del certificato medico esclusivamente nella zona diversamente abili del settore DISTINTI (si rimanda comunque alla consultazione del sito internet www.bolognafc.it);
  • Si segnala, inoltre, che l’impianto é controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005, parimenti gli addetti al controllo potranno avvalersi di supporti audio-video per la registrazione dei dati per le stesse finalità;
  • Chiunque assista a un evento sportivo allo stadio, riconosce che si tratta di un evento pubblico e quindi accetta ed autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video che potrebbero essere effettuate e che possa essere fatto uso gratuito della sua voce, immagine e aspetto per mezzo di proiezioni video dal vivo o registrate, trasmissioni radiofoniche o di altro tipo oppure tramite registrazioni, fotografie o qualsiasi altra tecnologia attuale e/o futura;
  • Non sarà̀ ammesso l’uso e quindi l’introduzione nello spazio adibito all’evento, di apparecchi per la registrazione audio/ video, cineprese, telecamere e macchine fotografiche;
  • Chiunque assista a una partita non può̀ registrare e/o trasmettere suoni, immagini e/o descrizioni dello stadio o della partita (così come nessun risultato e/o statistica della stessa) diverse da quelle consentite per uso privato;
  • In ogni caso è severamente vietato diffondere tramite Internet, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo di comunicazione, suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della partita nel suo insieme o di una delle sue parti, oppure assistere altre persone nello svolgimento di tali attività;
  • L’uso di telefoni cellulari è permesso nello Stadio per l’esclusivo utilizzo personale e privato.

Il presente regolamento potrà essere integrato da eventuali appendici e\o addendum volte a regolare singole situazioni emergenziali (es. emergenza Covid-19).

Di detta documentazione sarà data pubblicità sul sito della Società (www.bolognafc.it) e allo Stadio.

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